di Gianluca Attanasio
Martedì 10 ottobre 1999
“I Romani e gli Inglesi condividevano l’idea che il diritto è qualcosa da ‘scoprire’ piuttosto che decretare e che nessuno è così potente nella società da essere in posizione di identificare la propria volontà con la legge del Paese” (da La libertà e la Legge, pag. 13). Bruno Leoni (1913-1967), autore purtroppo “quasi dimenticato” del saggio politico Freedom and the Law (1961) - che tanto influenzerà la scienza politica italiana degli ultimi quarant’anni - non a caso, cercando di attuare una teoria generale del diritto, proprio a quei popoli fa spesso riferimento, constatando che di per sé la legislazione è indubbiamente incompatibile con l’iniziativa e le decisioni individuali “quando raggiunge un limite che le società contemporanee sembrano aver di gran lunga oltrepassato”.
Leoni - il cui saggio La Libertà e la Legge fu il risultato di una serie di seminari ai quali egli partecipò assieme ad Hayek e Milton Friedman - oltre ad evidenziare la “sostanziale differenza” tra la tradizione liberal e quella del liberalismo classico, impone ai lettori la sua attenzione sul vero “spirito” del liberalismo, il quale deve farsi strumento di controllo del potere, e “della sua auspicabile riduzione”, è ovvio che debba avvenire all’interno di discussioni critiche, al fine di ottimizzare la scelta delle soluzioni, ritenendo egli, similmente ad Hayek, che la rule of law “non è sufficiente a conseguire lo scopo di salvaguardare la libertà individuale (...) perché lascia ancora aperto un enorme campo di azione possibile per lo Stato”. Ed è in questo “orizzonte” valutativo, che si inserisce la sua analisi su una eventuale riduzione del potere legislativo: se quest’ultimo oggi viene utilizzato, in primis, dai legislatori di una certa fascia politica per sottomettere minoranze, allo scopo di trattarle come perdenti sul campo (di battaglia...), allora è giusto - afferma Leoni, facendo riferimento alla tesi della “regola aurea” - “che si debba rifiutare il processo legislativo, ogni qualvolta è possibile, per gli individui coinvolti”, realizzando “i loro obiettivi senza dipendere dalla decisione di un gruppo e senza costringere nessun altro a fare ciò che non avrebbe mai fatto senza costrizione” (da La libertà e la Legge, pag. 17). Il “modello Leoni”, (come venne definito in seguito) pose - e continua a porre - domande certamente di non facile soluzione, come quella, ad esempio, se il concetto di diritto non debba identificarsi solo con “l’enunciazione precisa di una regola scritta, generale o no”, oppure se esso non debba essere interpretato a partire dalla sua “certezza a breve termine”.















Ultimi commenti